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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 260 La direzione generale del tesoro, ricevuti dalle intendenze di finanza i conti di cui al precedente art. 255, li esamina in confronto agli elementi che sono in suo possesso, ed accertatane la regolarità, allibra i risultati di tali conti nei suoi registri. Art. 261 Le ragionerie delle amministrazioni centrali e la direzione generale del tesoro per le proprie entrate, adempiuti gli esami e le scritturazioni prescritte negli articoli precedenti, comunicano alla ragioneria generale i risultati dei conti delle rispettive entrate, per la formazione dei conti riassuntivi, ai sensi del- l'art. 160. Le forme e i termini per tali comunicazioni sono stabiliti dalla ragioneria generale con apposite istruzioni. Art. 262 Per l'esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata alla Corte dei conti, le sono forniti periodicamente, in relazione ai termini di cui al 2° comma dell'art. 252, a cura delle ragionerie e delle amministrazioni centrali cui spetta, i conti riassuntivi dimostranti per ciascun capitolo del bilancio d'entrata, il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, e le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme riscosse e non versate. Capo IV Norme speciali per la classificazione e sistemazione dei crediti arretrati. Art. 263 I crediti dello Stato per entrate che non si siano potute riscuotere entro l'esercizio in cui furono accertate, debbono venir classificati in crediti a) la cui riscossione, quantunque ritardata, può considerarsi certa b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento c) incerti perché‚ giudizialmente controversi d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione e) riconosciuti assolutamente inesigibili. I crediti indicati alle lettere a), b), c) continuano a essere riportati nella contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti. I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente art. 264, dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio, affinché‚ questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti. I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi artt. 265 e 266. Art. 264 Il trasporto dei crediti all'amministrazione demaniale dalle contabilità delle altre amministrazioni centrali, di cui al precedente articolo 263, si compie mediante elenchi che, in doppio originale, le amministrazioni centrali interessate, e per quella finanziaria i contabili che hanno in carico le partite, trasmettono all'intendenza di finanza, della provincia nella quale le partite deb- bono riscuotersi. Tali elenchi debbono indicare i crediti da trasportarsi, e le operazioni eseguite per la riscossione di essi, comprovate dai documenti da unirsi agli elenchi medesimi. L'intendenza di finanza, verificati tali elenchi, ove nulla trovi da osservare, trasmette il carico delle partite da riscuotersi colle necessarie notizie agli agenti del demanio che da essa dipendono per la iscrizione nei rispettivi registri. Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi la dichiarazione che le partite sono state date in carico agli agenti del demanio, e lo trasmette all'amministrazione o al contabile da cui le è pervenuto. In base a tale dichiarazione le singole amministrazioni fanno eliminare dalle scritture dei propri agenti le partite passate all'amministrazione demaniale, e dispongono che le partite stesse vengano pure portate a scarico dei conti giudiziali degli agenti medesimi, unendovi a giustificazione la dichiarazione predetta. In caso di disaccordo tra l'amministrazione nei registri della quale trovasi iscritto il credito, e la intendenza di finanza che si ricusasse al trasporto richiestole, decide il Ministro delle finanze. Art. 265 L'annullamento dei crediti di cui alla lettera c) del precedente art. 263, è ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria, siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato. Per crediti superiori a lire 1.200.000, occorre il conforme avviso della r. avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 9.600.000 occorre inoltre il conforme voto del Consiglio di Stato. L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni è ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 1.200.000 e per le partite superiori alle lire 9.600.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato. Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti. Art. 266 I crediti annullati nei modi e colle forme prescritte dal precedente art. 265, sono cancellati dalle scritture delle varie amministrazioni, e quelli dati in carico ai contabili sono altresì portati a discarico nei loro conti giudiziali in base ai decreti di annullamento da unirsi ai conti medesimi. Art. 267 Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la gi seguita legale estinzione, o perché‚ indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili. Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento è disposto, secondo le norme del precedente art. 265, ed esclusi i pareri ivi indicati, con decreti degli intendenti di finanza o del Ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti. Art. 268 I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto generale consuntivo, anche se non sia stato provveduto alla eliminazione dalle scritture a norma dell'ultimo comma del precedente art. 263. Quelli incerti perché‚ giudizialmente controversi e quelli di dubbia e difficile esazione sono in complesso, calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dell'amministrazione, si può fare assegnamento secondo le probabilità della loro riscossione. I residui di entrata, di cui sia legalmente dilazionata la scadenza, sono eliminati dal conto dei residui, per formare oggetto di nuova iscrizione in bilancio alle, scadenze stabilite. La eliminazione è disposta mediante decreti dei singoli ministri, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti. TITOLO VII Delle spese dello Stato Capo Norme generali Sezione Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese Art. 269 Sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell'erario a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti, di qualsiasi specie, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato. Art. 270 Tutte le spese dello Stato passano per i seguenti stadi: impegno; liquidazione; ordinazione e pagamento. Art. 271 Nei limiti dei fondi rispettivamente assegnati in bilancio, i ministri impegnano ed ordinano le spese. Essi possono delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti ed eventualmente anche di altre amministrazioni nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da emanarsi d'intesa col Ministro per le finanze. Tali deleghe devono risultare da decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti]. Art. 272 Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Fanno eccezione quelli relativi: a spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ci rientri nelle consuetudini o quando l'amministrazione ne riconosca la necessita o la convenienza. Gli impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso non possono essere assunti se non previo assenso del Ministro delle finanze fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo. Art. 273 Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtù di leggi generali e organiche b) le spese in conto capitale autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in più anni, per la quota che è stabilita potersi erogare nell'anno c) le altre spese in conto capitale destinate a scopi determinati, per l'intero stanziamento inscritto in bilancio o per la minor somma effettivamente occorrente d) le spese dipendenti da contratti portanti oneri continuativi con scadenze determinate, per le rate che scadono nell'anno e quelle dipendenti da contratti per forniture o prestazioni d'opera, per la parte riferibile all'anno e) le spese dipendenti da contratti non continuativi stipulati ed approvati nell'anno nelle forme di legge, eccetto quelle che facciano carico all'esercizio successivo, giusta il terzo comma dell'articolo 49 della legge f) le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno g) le spese per stipendi, assegni, pensioni, censi, canoni, livelli ed altre di simile natura di somme a scadenze fisse e prestabilite entro l'anno, per l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in conformit delle prescrizioni del presente regolamento h) gli aggi, indennità ed altre simili competenze, riferibili a servizi prestati o ad operazioni eseguite nell'anno i) le spese obbligatorie e di ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui ne viene accertato e liquidato l'importo sulla base dei documenti richiesti e con le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti l) le somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata, come al- l'art. 41, secondo comma della legge m) le spese facoltative eventuali e variabili autorizzate, colle formalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento, mediante decreti reali e ministeriali che indichino il nome dei creditori ed autorizzino il pagamento della somma dovuta n) le spese il cui importo, a norma del 3° comma dell'art. 50 della legge, vie- ne accertato al momento in cui se ne dispone il pagamento, senza preventivo atto di autorizzazione o) le spese di giustizia anticipate coi fondi della riscossione, pagate nell'anno dai contabili competenti a norma di legge p) le vincite al lotto riferibili alle estrazioni effettuate nell'anno. Art. 274 Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli del bilancio della spesa e la somma che forma impegno ai sensi dell'articolo 273 deve essere portata in economia. Art. 275 L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo nel conto consuntivo è fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi ai decreti ministeriali di cui all'articolo 53 della legge. Tale dimostrazione deve indicare distintamente a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti
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